Art. 1.

      1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
      2. I siti cimiteriali per animali di affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubbliche. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
      3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari, nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
      4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applica la normativa prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità delle spoglie, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di specifici provvedimenti organici in materia.